Fine vita /1

Con una serie di articoli, riguardanti il livello di elaborazione raggiunto – sia sul piano politico che in ambito religioso – in merito al tema del fine vita, intendiamo offrire a chi segue questo blog strumenti interpretativi in vista del referendum che si dovrebbe tenere in Italia il prossimo anno. 

La prima posizione che qui presentiamo (fatta propria da associazioni prevalentemente laiche, ma anche religiose, come i valdesi) consiste nella richiesta di essere aiutati a morire e giustifica l’accettazione di tale richiesta solo in certi casi, definiti rigorosamente dalla legge. Ci soffermeremo, soprattutto, su una estensione di questa linea di condotta.

Ci riferiamo alla procedura approvata nel febbraio di quest’anno in Germania: la Corte costituzionale federale di Karlsruhe ha dichiarato incostituzionale un articolo di legge che proibisce il suicidio medicalmente assistito, presente in una norma approvata dal parlamento tedesco nel novembre 2015. Secondo questo articolo l’assistenza organizzata al suicidio era passibile di una pena fino a tre anni. E fino a qui l’intenzione è chiara: consentire la depenalizzazione del fine vita deciso dal paziente, il quale può venire assistito – oggi, con questa sentenza, legalmente- da privati o associazioni.

Poi la sentenza della Corte di Karlsruhe ha sostenuto che ogni persona avrebbe il diritto di scegliere la propria morte e che questo diritto includerebbe la libertà di togliersi la vita e di richiedere assistenza a che ciò avvenga. Infatti, leggiamo che «La decisione presa dall’individuo nell’esercizio del diritto di porre fine alla propria vita valutando la sua concezione di qualità della vita e della ragion d’essere della propria esistenza deve essere rispettata come un atto di autodeterminazione autonoma da parte dello Stato e della società». Ogni Lander, chiarisce la sentenza, può legiferare come crede in materia, ma deve sempre rispettare questo diritto elementare della persona.

Conseguentemente, secondo la Corte, il diritto a scegliere la propria morte non dovrebbe essere limitato a certe fasi della vita e a particolari condizioni di malattia. Come sostenere questa tesi?

Per la Corte «Il diritto alla morte autodeterminata non si limita a situazioni esterne come malattie gravi o incurabili o determinate fasi della vita e della malattia…esiste in ogni fase dell’esistenza umana. Un restringimento del diritto a determinate cause e motivi sarebbe equivalente a una valutazione dei motivi per i quali una persona decide il suicidio (…) che è estranea al concetto di libertà della Legge fondamentale». Né gli individui terzi e ancora meno lo Stato possono intervenire in merito al diritto di una persona di scegliere il suicidio, sarebbe un abuso interferire con metodi coercitivi – che limitino le opzioni dell’individuo e restringano le situazioni di attuazione del fine vita – su una scelta per quanto discutibile, ma di cui il singolo è e deve rimanere l’unico responsabile. Lo Stato, anzi, deve garantire le condizioni perché questa scelta possa essere attuata.

Le indicazioni della Corte non sono vincolanti ma definiscono un quadro che offre al legislatore, e quindi alla politica, un ventaglio di possibilità ampio per concepire una norma che sia compatibile sia con i principi enunciati sia con l’ordinamento vigente.

Ci troviamo di fronte ad una estensione totale, a trecentosessanta gradi, anche ai malati non terminali, del suicidio assistito, sulla base del principio inderogabile e prioritario dell’autonomia della persona, la quale decide il senso della propria esistenza e la fine della stessa.

Alcuni interrogativi.

Che sia legittimo non punire il tentativo di suicidio e non stigmatizzare colui che lo compie è un conto, è una questione di civiltà riconoscere che altri possa praticare una scelta così dolorosa, dalla maggioranza non condivisa. Tuttavia, in questo modo la sentenza sorvola su una distinzione importante, quella tra colui che compie l’azione e l’azione stessa. Infatti, non la persona, ma il gesto può essere riprovato dalla comunità come una risposta, non unica e non necessariamente da privilegiare, a problemi reali e, sempre dalla comunità, quel gesto potrebbe essere sostituito, prevenuto, anticipato, con alternative concrete rivolte proprio alla soluzione dei problemi reali. Facciamo un esempio riguardante la “scelta” individuale di mangiare poco – fino all’inedia – oppure di ingurgitare dolci – fino all’obesità. La bulimia e la anoressia non sono considerati crimini e restano possibili scelte individuali, nessuno Stato può legiferare in merito per punirle, ma può progettare una politica educativa, alimentare, di informazione riguardante la dissuasione o il ripensamento di tali “scelte”. Attualmente ci risulta che nessuno Stato intenda assecodarle o favorirle, anche se restano libertà inoppugnabili del cittadino.

Ci chiediamo allora: è giusto pensare a questa “scelta” (tra virgolette perché, in molti casi di suicidio, la componente emotiva e passionale è spesso dominante totalmente a scapito della ragione riflessiva) come ad un diritto che deve essere anche promosso dallo Stato? È legittimo pensare ad uno Stato che non si limita, come potrebbe invece invece fare, a restare in silenzio di fronte al dramma del suicida, senza condanne e senza applausi, ma che, secondo la sentenza della Corte federale di Karlsruhe, ne deve corroborare la validità esplicitamente, mettendo il suicidio sullo stesso piano di ogni altra libertà di espressione e favorendone l’attuazione?

Certo, il suicidio, in qualsiasi forma avvenga e a qualsiasi età, non va punito dalla legge né la persona morta (o sopravvissuta all’atto) deve essere giudicata o perseguita.

 Il suicidio resta una possibile opzione esistenziale, anche se estrema, a cui l’individuo può accedere, è un suo diritto poterlo fare.

Eppure, la maggior parte delle situazioni in cui, molto probabilmente, si dovrebbe esercitare tale diritto paiono non essere caratterizzate dalla libera scelta e dall’autonomia: pensiamo alle categorie di persone – anziani o malati – o alle categorie fragili della popolazione per motivi economici o culturali, pesantemente condizionate dal contesto sociale in cui si trovano a vivere. Inoltre, nella giovinezza sono ricorrenti – in moltissimi casi se non in tutti – pensieri, più o meno esasperati, di autodistruzioni, derivanti dalle difficoltà di fare i conti con un mondo spesso ostile e minaccioso, con le pene di un amore non realizzato o con fallimenti vari. Consentiremo anche ai delusi nei loro ideali e aspirazioni di avere un supporto statale nell’ operazione di togliersi la vita?

Un ulteriore interrogativo rinvia all’intensità del dolore. Essa è soprattutto soggettiva e non possiamo minimizzare le valutazioni di altri sulla sua esistenza e sulla sua sopportabilità. Ci chiediamo tuttavia: è anche necessario confermare gli afflitti nella loro valutazione, quando essa prevede una scelta definitiva e non più modificabile, mentre coloro che non sono direttamente coinvolti nel dramma riescono a vedere alternative praticabili? Dobbiamo insomma fornire – come Stato – al potenziale suicida gli strumenti per realizzare il proprio intento?

Una considerazione ancor più generale riguarda il rapporto della nostra società opulenta (forse oramai anche del “villaggio globale”) col dolore, inteso come elemento da eliminare ad ogni costo dall’orizzonte della vita e da esorcizzare anche come tema culturale. Eppure, esiste anche una interpretazione della storia umana (fatta propria da grandi poeti, filosofi, uomini di fede e di pensiero) per cui l’esistenza è intrecciata -inevitabilmente- col dolore e la sofferenza, i quali possono tuttavia essere occasioni di crescita e di comprensione di se stessi e del senso del proprio vivere; perciò, vanno affrontati e non preventivamente eliminati, possono essere visti come una risorsa, non come una minaccia. Non si tratta, secondo questa corrente di pensiero (potremmo dire “resiliente”), di rimuovere il dolore quando si configura come potenziale sviluppo, ma di aiutare il singolo a gestirlo, per andare avanti più forti umanamente. Pensiamo a forme di dolore come la febbre che sono segnali del corpo da far maturare e non da soffocare e che soprattutto ci indicano l’urgenza di cambiare stile di vita e di pensiero, più importante di quella di farli cessare.

L’argomento è molto vasto ma fondamentale e ci sembra opportuno tenerne conto nella elaborazione di qualsiasi norma sul fine vita.

L’immagine in evidenza è tratta da: ildubbio.news
Le altre immagini sono tratte, nell’ordine, da: cremaoggi.it; abilitychannel.tv; giuridica.net; remadici.euimages

Potrebbero interessarti anche...

2 risposte

  1. Eriquiins ha detto:

    Buongiorno,
    Sono dell’idea che la Corte di Karlsruhe non abbia errato nel consentire il suicidio assistito a chi lo richieda, trattasi quindi anche di persone non malate terminali. Questo perché è mia opinione che lo Stato debba avere come fine ultimo la garanzia dei diritti dei cittadini, compreso il diritto alla morte.
    “È legittimo pensare ad uno Stato che non si limita, come potrebbe invece invece fare, a restare in silenzio di fronte al dramma del suicida?” È mia opinione che rimanere in silenzio non sia sufficiente, lo Stato deve farsi carico del cittadino, e non lasciare all’individuo o, peggio, ai suoi cari la responsabilità e il peso del gesto del togliere la vita. Nel momento in cui il suicidio diventa scelta irreversibile e nel momento in cui è stato fatto il possibile per scongiurarlo (a livello preventivo e a livello terapeutico), il cittadino non deve essere abbandonato dallo Stato, arrecando ad egli ancora più dolore nel dover togliersi la vita o far vivere i congiunti con il peso di un atto di tale entità.
    Cito ad esempio il caso di qualche anno fa della giovane olandese, Noa Pothoven (https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/04/news/olanda_noa_pothoven_eutanasia-227960153/), che si è tolta la vita a seguito di una lunga battaglia per ottenere l’eutanasia. Ha davvero senso, ed è indice di uno Stato che ha a cuore i diritti dei propri cittadini, negare tale diritto in casi come quelli di Noa?

    • redirector ha detto:

      Da quanto leggo sembra si dia per scontato che esista, che sia conclamato, un diritto alla morte e che esso di conseguenza debba essere sotto vari aspetti tutelato dalla legge.
      In realtà non vi sono Costituzioni che prevedono tale diritto, mentre tutte le Costituzioni prevedono il diritto opposto, quello alla vita. È così (ad esempio) nella Costituzione italiana come in quella che può essere considerata la Costituzione europea, ovvero la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
      Questo fatto vorrà pur dire qualcosa. Al di là di una possibile ma troppo semplicistica considerazione che la nostra e molte costituzioni europee (e non solo) sono un po’ attempate (in realtà ci troviamo spesso a dover constatare che in molti casi tali costituzioni sono più avanti dei Paesi reali).
      Del resto, anche nei Paesi in cui lo stato decide di intervenire su come e quando è possibile porre fine alla vita, tale intervento viene definito in rapporto a particolari situazioni e con il presupposto che vi sia una specifica indubitabile volontà della persona che desidera porre fine alla propria vita.
      Tutto ciò per dire che vi è un aspetto al quale a mio avviso non si presta sufficiente attenzione.
      Una moderna democrazia di ispirazione liberale ha nel suo dna la missione di contenere l’invasioe dello stato nelle sfera privata.
      Quindi vi è una discreta dose di contraddizione nella richiesta che lo stato intervenga a regolare questioni che appartengono alla sfera più intimamente personale come la voglia di morire.
      Ciò che non è contraddittorio per uno stato democratico e liberale è impegnarsi a garantire quanto più possibile la libertà delle personee quindi il rispetto della vita privata. Quanto più possibile vuol dire che di norma una eventuale ingerenza di una autorità pubblica è possibile solo se necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa e alla prevenzione dei reati… o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
      Logica conseguenza di tale impegno, se ci riferiamo al particolare tema del suicidio, è/sarebbe quella di non considerarlo un reato (purtroppo in Italia non è ancora così).
      Ci sono è vero Paesi nei quali la legislazione si è spinta un po’ oltre, fino a riconoscere la possibilità della morte assistita.
      Ma la cautela su questo piano è ovunque tanta. Per due ordini di questioni, entrambe presenti nelle considerazioni qui succintamente esposte. La prima è che una moderna democrazia si regge innanzitutto sulla capacità dello stato di intervenire a migliorare la vita dei cittadini. La seconda, come dicevamo, è che lo stato liberale è uno stato che tende ad essere limitato.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.